Lo Statuto: i reati contro Dio e contro le persone.

Abbiamo visto come buona parte degli organi amministrativi sancascianesi si occupassero di giustizia, a partire dal ruolo del Podestà, così come abbiamo visto che l’ordinamento principale era contenuto nello Statuto comunale. Statuto che nel principio della Terza Distinzione sottolinea una certa ineluttabilità del male nell’animo umano e la conseguente necessità di limitarlo almeno con la paura della pena: Acciò che l’huomo che di sua propria natura lassando la virtù non si dia al vitio al meno per timor della pena, statuiamo, et ordeniamo intorno al procedere contro i Malfattori et dannatori.

Proviamo a scorrere quali reati erano contemplati nello Statuto e le pene previste per ciascuna persona, di qualsivoglia sesso et età, havente l’uso della ragione, che sarà accusato ò vero inquisito alla corte del Signor Potestà della Terra di Sancasciano per qual si sia delitto, malefitio, eccesso, Danno dato, ò quasi commesso contro la forma delli Statuti del luogo, et della ragione.

Il primo reato trattato nello Statuto aveva carattere religioso, ovvero era indirizzato contro coloro che bestemmiavano, e le pene non erano lievi: Statuiamo, et ordeniamo, che qualunque persona di qual si sia grado ò conditione per l’avvenire bastemmiarà Iddio il Salvator nostro Giesù Christo, ò vero la Madre Santissima sempre Vergine […] tal Delinquente sia punito in lire cento di denari senesi et tratti due di Fune nella terra propria di San Casciano , et al solito luogo publico della Piazza del Palazzo. Per essere accusati e condannati bastava la testimonianza solenne e giurata di una sola persona. Se già erano punite le bestemmie, erano proibiti anche altri tipi di offesa come fare fico, ò fichi con le dita, ò altri atti impudenti verso l’immagine delli sopraddetti ò delli suoi Santi, ò vero verso il Cielo. Et se per le membra di Dio del Salvatore della Beata Vergine o d’altri Santi, pur che non siano le membra pudenti spergiurerà dicendo per lo Corpo per lo Sangue per la testa ò altri membri onesti, che habbia faccia il quasi modo di Bestemmia tal delinquente caschi in pena di lire vinticinque di denari senesi, et l’accusator guadagni come sopra.

Tutelata la parte religiosa, si passava a tutelare e difendere l’immagine e l’onorabilità delle persone. Era quindi proibito dire, ò proferire parola ingiuriosa, improperatoria, infamatoria, ò rimproveratoria di qualsivolgia sorte, verso, o contro qualsivoglia altra persona, la pena prevista ammontava a lire dieci, per ciascuna, et ciascuna volta, et a provarle basti un sol Testimone degno di fede con giuramento. Stessa pena era prevista per ciascuna persona che per l’avvenire comporrà, dettarà, ò cantarà, canzone sonetti, ò vero altre sorti di cantalene ignominiose improperatorie, rimprovatorie, et contra la fama d’altri ò vero di qualsivoglia persona di qualsivoglia grado, ò conditione, tanto publicamente quanto privatamente ò in secreto. Se ad essere oggetto di ingiurie era un pubblico ufficiale allora le pene erano maggiori: Qualunque persona per l’avvenire, ingiurierà, ò vero offenderà in detto, o in fatto il Signor Potestà della Terra di Sancasciano sia punito quattro volte di più in quella pena che doveria pagare l’offendente altra persona che non si sia offitiale secondo la qualità dell’offese di sopradette. Et se offenderà, i Priori, ò Camarlengo del Comune di essa, ò alcuno di loro, con parole ingiuriose con offesa ò botte paghi per pena il triplo più che pagherà del ingiurie fatte ad altri che non fussino offitiali, cioè per ogn’uno tre, secondo la qualità dell’offesa, percosse ò ferite, et se in qualsivoglia altri offitiali, et verso di loro commetterà malifitio ò fara ingiuria come è detto caschi in pena del doppio secondo la qualità, et luoghi delle percosse, et l’accrescimento di dette pene non si intenda se non dell’ingiurire e percosse dette, ò fatte contro li Priori, Camarlengo, et offitiale de Pupilli, dell’altri offitiali non raddoppino se però non fossero ingiuriati per causa del’executione di loro offitio.

Purtroppo i reati contro la persona non si limitano alla sfera verbale, ma travalicano anche in quella fisica, così lo Statuto prendeva in considerazione le varie casistiche: Se alcuno per l’avvenire armata mano cioè con ferro sasso, osso, legno, ò bastone, ò con simili assalterà, qualsivoglia altra persona, caschi in pena di lire vinti di denari senesi, per ciascheduna volta, et questo si intenda se non vi saranno percossioni ò ferite, et il cominciante la Rissa ò questione con arme, ò senza, ò con parole, la predetta pena raddoppij, et nella medesima pena caschi colui che incalciarà, ò perseguitarà altra persona con ferro ò altra sorte d’armi, ancor che non ne segua percossa, ò ferita. Se invece i colpi con armi provocano vere e proprie ferite la questione si complicava: Ciascuna persona, che per l’avvenire percoterà, offenderà ò ferirà altri con ferro ò altra sorte di metalli nella gola nel Collo, et da in su per tutta la Testa, con effusione di sangue sia condennato in lire quaranta di denari senesi per ciascuna ferita, et per ciascuna volta, et se non farà et uscirà sangue sia condennato in lire vinti. Et se dalla gola, ò collo in giù, et in qualsivoglia altro membro, purchè non ne segua storpiamento, ò mutilatione, caschi in pena di lire quindici, per ciascuna volta, e ciascuna ferita, ma se ne seguirà storpiamento, ò mutilatione sia condennato conforme alli Statuti della Città, et alle leggi Comuni et se dalle percosse delli luoghi sopradetti non escirà sangue, caschi, et sia condennato in lire cinque di denari per ciascheduna percossa. Et se percoterà con Pietra mattone, osso ò legnio ò altra cosa simile nella gola o collo ò testa con effusione di sangue sia condennato in lire vinti di denari per ciascuna, et ciascuna voltaet se è senza sangue in lire dieci, e se dalla gola, ò collo in giù come è detto di sopra percoterà con effusione di sangue sia condennato, in lire dieci per ciascuna ferita, e volta, e se è senza sangue in lire cinque et se il percosso, ò ingiuriato sarà in casa dove habita ò avanti ò vicino a casa le pene sopradette raddoppino contro il percussore, et in oltre in ciascheduno delli predetti casi il percussore sia tenuto à tutte le spese che si faranno dal percosso per tal causa. Ma non necessariamente le persone dovevano essere colpite con armi o oggetti contundenti, andavano difese anche in caso di percosse di Ceffata, Pugno, o Calcio, in questo caso le pene erano ovviamente minori: Se alcuno percoterà altri nella faccia, con ceffata pugno, ò calcio, et dalla percossa n’uscirà sangue, sia condennato in lire dieci di denari et se non uscirà sangue in lire due di denari, per qualunque ceffata, pugno, ò percossa, et se nel resto della vita percoterà nel modo detto con effusione di sangue, caschi in pena di lire due. Esisteva però un eccezione, a volte uno schiaffo o un pugno erano proprio inevitabili o quanto meno comprensibili, quindi lo Statuto condannava ma allo stesso tempo teneva conto dello stato d’animo dell’assalitore nel caso che il percosso fusse stato percosso per modo di correttione ò vero che fusse trovato à dar danno manuale in possessione, Vigna, ò arbori et horti d’altri non essendovi effusione di sangue il percussore non sia tenuto à sorte alcuna di pena ma se vi sarà effusione di sangue solo, che caschi nella metà delle pene sopradette.

Più gravi, fra i reati contro la persona, erano gli stupramenti, violamenti, sforzamenti, et tentamenti carnali successi, et seguiti con forza, et violenza verso le donne d’altri, et delli sodomiti in questi casi si rimandava direttamente alle pene previste dalle norme senesi e poi granducali.

Oltre ai danni fisici o verbali erano presi in considerazione anche altri tipi di reati contro la persona, danni non diretti ma sicuramente spregiativi come quelli di qualunque persona di qualsisia grado ò conditione, che egli ò altri per lui ponerà, ò gittarà al uscio, ò avanti la Casa d’altra persona ossa, corna, cornami, ò altra cosa brutta puzzolente, ò disonesta, ò vero scrittura in se continente ingiuria ò improperio d’alcuna persona di quella casa ò d’altri caschi in pena per ciascuno, et ciaschuna volta di lire cinquanta di denari.

Oppure poteva accadere che l’offesa fosse perpetrata tramite cani: Se alcuna persona inciterà aizzerà ò attizzerà un cane ò più suo o d’altri contro alcuna persona ò bestia d’altri, et per tale incitatione, ò attizzatione anderà alcuna persona, tale incitante, et aizzante sia condennato in lire dieci di denari et a rifar danni, spese, et interesse patiti dal morduto, ò morsicato. Ma si morderà, offenderà mangierà, ò vero ucciderà ò rendera inutile alcuna Bestia d’altri sia condennato tale incitante nella medesima pena di lire dieci di denari si come è detto, et all’emenda del danno della Bestia guasta ò vero uccisa et il Padrone del Cane non sia tenuto ad alcuna sorte di danno ò pena, se tale incitatione ò invitatione sarà fatto in assentia, et senza sua saputa di esso Padrone.

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