Dentro la Repubblica di Siena: i ruoli esecutivi – le tutele dei deboli

Lo Statuto, traendo conforto anche dalla normativa senese, prevedeva la tutela di una serie di enti e categorie sociali: le Chiese, luoghi Pij, Vedove, Orfani, Pupilli et altre miserabili persone e le cose loro, per questo erano previste due figure detti Santesi della Chiesa e dei Pupilli, erano eletti dal Consiglio su proposta del Podestà e dei Priori, il loro incarico era annuale ed aveva inizio in gennaio. Il requisito morale era quello di essere di buona vita et amatori della verità. Per quanto riguarda le istituzioni religiose i Santesi dovevano gestire tutti i legati e lasciti cercando di riscuoterli e convertirli in utili. Siano tenuti ancora detti Santesi tener conto di tutte quelle cose che gli verranno in mano, per lassite che si faranno alle Chiese, e tenerne conto in un libro, e vi notino anco le spese che faranno per dette Chiese, e quello che avanzarà nelle lor mani finito il loro offitio consegnare nelle mani dei Santesi loro successori in termine d’otto dì finito il loro offitio, sotto pena del doppiodi quello che non consegnassero in detto termine.

Per quanto riguarda gli orfani, i pupilli, il primo compito era quello di accertarsi se vi fossero orfani privi di genitori e quindi nominare per loro un tutore che ne amministrasse i beni, non prima però di aver redatto un inventario dei beni che andava fatto subito dopo la morte di qualche capo di casa del quale restino Pupilli o minori e comunque non oltre quindici giorni, pena una multa per gli stessi Santesi di lire otto. Avevano anche il compito di assicurarsi che dal Notaio venisse applicata una “tassa di successione” agevolata ad una lira per cento, mentre ai Santesi veniva riconosciuta una lira per uno fino alla somma di 500 fiorini, oppure otto lire per inventario fino a mille fiorini e dodici oltre mille. La trascrizione dell’inventario dei beni nell’apposito registro costava altre due lire a favore del Podestà. Infine, i Santesi, dovevano vigilare che i Tutori svolgessero con onestà il loro incarico rivedendone i conti una volta l’anno e se alcuno Curatore o Tutore trovassero haver male amministrato i beni di detti Pupilli ò minori possino e debbino tali Tutori e Curatori condannare alla restituzione del doppio della quantità della cosa la quale havessero defraudato, et dannificato essi Pupilli, ma se senza colpa, negligentia e fraude habbino pregiudicato à Pupilli siano tenuti alla restituzione della pura sorte. Per ultimo avevano il compito investigativo di fare generale Inquisitione contro ciascuna persona che tenesse alcuna cosa per forza di nascosto, ò soprapigliasse, ò usurpasse i Beni ò di Chiese, ò Pupilli far restituire à dette Chiese, ò Pupilli e chi non volesse obbedire in termine di otto giorni dal dì della notificatione caschi in pena del doppio e di tutto quello che in tal modo acquistassero à esse Chiese ò Pupilli habbino essi Santesi soldi due per lira da quelli i quali havessero riscosso detti beni.

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