Dentro la Repubblica di Siena: i ruoli esecutivi – le tutele giuridiche

Tra i ruoli che governavano l’amministrazione comunitaria ve ne erano alcuni che miravano a tutelare il quieto vivere dei sancascianesi.

In caso di liti tra persone e famiglie potevano intervenire i Pacieri che, nel numero di due, cercavano di risolvere le questioni, almeno quelle di poca entità, senza che si andasse a soluzioni giuridiche o, peggio ancora, violente: li Priori nel  principio del loro offitio debbino eleggere due Massari i quali siano Pacieri, et vadino  ad  investigare se per la terra vi siano discordie, et  quelle  levar via et habbino autorità in tal negotio,  di  accomodare, et  far fare la Pace, et  habbino autorità di decidere alcune differenze, et liti da poca somma cioè da vinti  lire in giù sommariamente, senza screpito, ò figura di giuditio,  fra quelli che fusse la differenza.

Coloro che si sentivano oppressi da tasse ritenute troppo alte o da sentenze che reputavano ingiuste potevano appellarsi agli Sgravatori, tre persone elette fra una rosa di nove nomi proposti in numero di tre per ciascun Priore. Il loro incarico aveva una durata annuale e l’elezione si faceva a gennaio.

Gli Sgravatori si riunivano nel Palazzo Comunale una volta al mese in giorno festivo, la loro riunione era annunciata dal suono della campana comunale. I cittadini potevano quindi recarsi da loro ed esporre le loro ragioni, le sentenze degli Sgravatori erano irrevocabili fino alla somma di venti lire. Nemmeno il Podestà p il suo Notaio potevano impedire che si desse seguito alla loro sentenza, pena una multa di venti lire. Per ogni sentenza emessa ricevevano cinque soldi ciascuno.

Come abbiamo già visto, uno dei compiti del Podestà era quello di amministrare la giustizia, alle sue sentenze ci si poteva comunque appellare mediante il ricorso ai Giudici dell’Appellatione. Come per gli Sgravatori la loro elezione avveniva su una rosa di nove nomi proposta dai Priori (tre nomi per uno) ed i tre che ricevevano più voti erano eletti, il loro incarico iniziava a gennaio ed era annuale. Coloro che si sentiranno gravati in alcun modo d’alcuna sentenza, condennatione, ò precetto del d.o Potestà possino con il remedio dell’Appellatione  sovvenirsi, e  sgravarsi et  suplire possino tutto quello, che havessero tralasciato nella causa principale, quindi rispetto alla sentenza del Podestà potevano essere portate in giudizio nuove prove non considerate o sconosciute al Podestà, e la stessa sentenza podestarile poteva essere annullata. Rispetto alle cause trattate dai Pacieri o dagli Sgravatori, quelle che arrivavano ai Giudici dell’Appellatione erano sicuramente più complesse, tanto che lo Statuto teneva anche conto del tempo che i Giudici potevano arrivare ad impiegare per venirne a capo, prevedendo quindi un compenso risarcitorio: et quando li predetti Sindici fussero occupati in longo tempo si sia provisto per ordine de Priori, un salario dalle parti litiganti conveniente conforme alle fatiche loro e perdimento di tempo a spese dei litiganti, ò della parte perdente, come meglio a essi Priori parrà esser giusto et l’autorità loro nel decidere le cause pendenti per appello si estenda fino a lire vinti, et eccedendo sieno tenuti terminarla con il consiglio del Savio non sospetto alle parti al quale si rimetti il processo con tutte le ragioni delle parti.

Tra i motivi che potevano portare a liti c’erano sicuramente i danni che reciprocamente potevano essere causati fra vicini, per lavori, da attività agricole o artigianali, ovvero quello che lo Statuto chiama il Danno Dato. Per cercare di prevenire o mettere subito fine a questioni relative a danneggiamenti, i Priori ed il Podestà provvedevano ad eleggere uno o due Campai, figure che si andavano ad affiancare alle Guardie e che rimaneva in carica per il tempo dei Priori stessi.

Il loro intervento era quello di intervenire in tempo reale per eventuali danneggiamenti e, di conseguenza, ruisarcimenti, de li beni delli Homini di detto Castello, et li beni della Comunità, per questo dovevano girare ogni giorno per il territorio sancascianese e rettamente et fedelmente esercitare à buona fede et senza fraude il loro compito. Ed è proprio per la delicatezza dell’incarico che esponeva i Campai ad arbitrio e lo Statuto ne prendeva atto e stabiliva le contromisure: Et per che, intendiamo, et haviamo per experienza che le Guardie e Campai del Danno dato fanno l’accordi con danno del pubblico et privato, ordeniamo che per l’avvenire per ogn’accordo che facessero, ancor che minimo, caschino in pena di lire trentacinque di denari tanto le Guardie quanto coloro che accordaranno con dette Guardie, et provandosi con due Testimoni degni di fede, e chi di essi palesarà tale accordo alla Corte con un Testimonio solamente, et con il suo giuramento, quello sia libero dalla pena nella quale fusse incorso, e guadagni la metà della pena et l’altra alla Corte et in oltre tali guardie s’intendino ipso iure subbito private del Offitio, et all’accuse loro non si dia credenza alcuna doppo che non sarà data notitia di tali accordi, ò conventioni.

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